🔍Art. 2407 c.c. novellato e il nodo della retroattività 🔍
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La riforma introdotta dalla L. 14 marzo 2025, n. 35 ha riscritto l’art. 2407 c.c., con due novità di rilievo, riassumibili come segue:
- Tetto massimo al risarcimento per responsabilitĂ colposa dei sindaci, parametrato al compenso annuo;
- Nuovo termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c..
Nella giurisprudenza di merito è sorto un dibattito circa il tema dell’applicazione retroattiva o meno dei nuovi limiti risarcitori. Secondo il Tribunale di Bari (Sez. Impresa, Ord. 24 aprile 2025), primo a pronunciarsi sull’articolo riformato, tali limiti devono essere ritenuti applicabili anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma, qualificando la norma come procedimentale e non sostanziale. Sono seguite poi diverse pronunce dei Tribunali di Palermo (Sez. Impresa, Ord. 26 giugno 2025), Venezia (Sez. Impresa, Ord. 4 luglio 2025) e Brescia (Sez. Impresa, Ord. 10 settembre 2025) che hanno confermato, al contrario, la natura sostanziale del nuovo art. 2407 c.c., constatando che, mancando un’espressa previsione del legislatore che prevedesse l’applicazione ai processi in corso, dovesse escludersi la retroattività ex art. 11 preleggi.

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