🔍I profili di responsabilità civile e penale dell’esperto facilitatore nella composizione negoziata della crisi 🔍
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L’esperto è un professionista nominato per assistere l’imprenditore nella gestione della crisi favorendo il dialogo tra quest’ultimo e i creditori. Deve possedere tre requisiti fondamentali:
1. Indipendenza (art. 16 c.1 CCII) sia prima che dopo la nomina, anche se parte di un’associazione professionale.
2. Competenze specifiche in materia di crisi d’impresa3. Imparzialità e riservatezza, richiedendo tutte le informazioni necessarie senza sostituirsi all’imprenditore nella gestione dell’impresa.
L’esperto deve:
- Verificare la coerenza delle informazioni fornite dall’imprenditore coinvolgendo l’organo di controllo, se presente;
- Vigilare su atti e pagamenti, segnalando quelli non coerenti con le trattative o pregiudizievoli all’organo di controllo e al registro imprese;
- Assistere e facilitare le trattative, fino all’eventuale sottoscrizione degli accordi.
Da un punto di vista civile l’esperto è responsabile sia verso l’imprenditore che verso creditori e terzi, per violazione degli obblighi di diligenza richiesta dall’incarico e per violazione degli obblighi di protezione derivanti dall’affidamento che i soggetti ripongono nella professionalità del ruolo ricoperto (responsabilità da contatto sociale). Da un punto vista penale l’esperto non è un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio, quindi non risponde per:
- falso in attestazione (non redige attestazioni tipiche di altre procedure concorsuali);
- omessa denuncia (salvo che abbia favorito proposte irrealistiche volte ad aggravare il dissesto);
- omissione di atti d’ufficio;
- corruzione.
Può però essere coinvolto nel reato di bancarotta, se ha favorito o suggerito condotte dannose o non realistiche dell’imprenditore.

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